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Il DL 34/2020 è stato convertito in legge: aspettando il decreto attuativo del MISE e la circolare dell'Agenzia delle Entrate, diventeranno presto operative le detrazioni fiscali potenziate, con aliquota del 110%, per chi realizza un cappotto termico, sostituisce gli impianti di riscaldamento esistenti con caldaie a condensazione e a pompa di calore, installa pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica per auto elettriche e riduce il rischio sismico degli edifici.


Il DL Rilancio che prevede il famoso Superbonus 110% (Ecobonus e Sismabonus maggiorati) è stato convertito definitivamente in legge (approvazione del Senato dello stesso testo già licenziato dalla Camera lo scorso 9 luglio con qualche modifica) e ora è pronto per la Gazzetta Ufficiale: dalla pubblicazione partiranno i 30 giorni di tempo entro i quali dovranno essere pubblicati sia il decreto attuativo del MISE, per il quale esiste già una bozza che abbiamo approfondito, ma che dovrà essere aggiornata alle ultime novità, sia la circolare dell'Agenzia delle Entrate.

Nel frattempo illustriamo alcune novità.

Perimetro temporale e beneficiari
Le detrazioni potenziate saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021 (30 giugno 2022 per gli edifici di edilizia sociale).

Chi potrà beneficiarne:

  • condomìni;
  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati;
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa, onlus, associazioni di volontariato e associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD), solo per lavori sugli spogliatoi.

Le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

Quindi, riepilogando:

  • prime case e seconde case in condominio hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
  • prime e seconde case unifamiliari hanno diritto al superbonus del 110% per interventi antisismici e di riqualificazione energetica;
  • la detrazione non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 (abitazioni di tipo signorile, ville e castelli ovvero palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

Le norme attuative da attendere

  • provvedimento dell'Agenzia delle Entrate con le regole sullo sconto in fattura e la cessione del credito, che deve essere approvato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge;
  • decreto sui tetti di spesa e i massimali di costo degli interventi, su cui i professionisti dovranno basarsi per il rilascio delle asseverazioni (criteri per l'attestazione della congruità dei costi previsti per gli interventi);
  • decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (Mise) con le modalità di trasmissione delle asseverazioni all’Enea, da approvare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Come usufruire del Superbonus 110
Queste le possibilità per usufruire del bonus:

  • utilizzo per sé del credito d’imposta e quindi, per esempio, se ha fatto lavori per 20mila euro disporrà di un credito di 22mila euro e potrà pagare per 5 anni 4.400 euro di tasse in meno;
  • trasferimento del credito (cessione) alla ditta che ha eseguito i lavori, che lo userà a sua volta per incassarlo subito trasferendolo a un’impresa più grande o a una banca, oppure lo terrà per sé per pagare meno tasse. Se, invece, l’impresa non volesse accettare il credito corrispondente, il privato potrà girarlo ad una banca.
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